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Statuto

 

 

Premessa:

A seguito dell’unificazione verticale della Scuola Materna, Elementare e Media Inferiore in un solo Istituto Comprensivo per i tre paesi di Almenno San Bartolomeo, Barzana e Palazzago, si è ritenuto opportuno accorpare in un unico Comitato dei Genitori gli organi rappresentativi già presenti sul territorio.

Il Comitato Genitori agirà senza scopo di lucro e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.

 

Art. 1

Gli scopi fondamentali del Comitato dei Genitori sono i seguenti:

  • Facilitare la più ampia partecipazione di tutti i genitori alla vita scolastica, considerando la partecipazione una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni della scuola sia quelli legati al rapporto scuola-società;
  • Raccogliere ed elaborare le proposte provenienti dai genitori e sottoporle agli organi competenti;
  • Informare i genitori dei temi e delle problematiche inerenti la vita della scuola;
  • Formulare proposte e indicazioni atte a migliorare le attività scolastiche attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi predetti;
  • Contribuire alla realizzazione di attività culturali e sportive;
  • Promuovere rapporti con altre scuole ed enti locali

Art. 2

Il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo è composto da tutti i genitori rappresentanti di classe delle scuole dipendenti e dai loro sostituti indicati in una assemblea di classe; inoltre entrano a far parte del Comitato con diritto di voto:

  • I genitori che costituiscono il Consiglio d’Istituto;
  • I genitori che daranno la loro piena ed esplicita disponibilità iscrivendosi al Comitato

Art. 3

Alle riunioni del Comitato dei Genitori possono partecipare, con diritto consultivo, il Dirigente Scolastico, i Docenti dell’Istituto, il Personale ATA e tutti i genitori delle scuole dipendenti. 5

Art. 4

Il Comitato dei Genitori si può organizzare in gruppi di lavoro con il compito di attuare le attività deliberate dal Comitato.

Ogni gruppo di lavoro così formato sarà costituito da uno o più rappresentanti del Comitato, il quale fungerà da referente nel Comitato, e da tutti i Genitori che vorranno prestare la propria opera.

Le proposte e le attività dei gruppi devono essere approvate nelle riunioni del Comitato.

 

Art. 5 

La seduta in prima convocazione del Comitato è da ritenersi valida con la presenza della metà più uno dei membri in carica; in seconda convocazione, sarà effettuata 30 minuti successivamente alla prima senza vincoli di presenze. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità è vincolare il voto del Presidente.

Art. 6 

Il Presidente del Comitato dei Genitori viene eletto in concomitanza con il rinnovo elettivo dei “rappresentanti di classe” e rimane in carica per un anno.

La sua elezione è valida in prima votazione con la maggioranza assoluta dei Genitori componenti il Comitato, in seconda votazione con la maggioranza ordinaria dei presente, purché vi sia la presenza di almeno 1/3 dei componenti del Comitato stesso.

La convocazione della prima seduta successiva alle elezioni dei Rappresentanti di classe, viene promossa ogni anno dal Presidente, o dai Vice-Presidenti, in carica l’anno precedente allo scopo di eleggere il nuovo Presidente e le altre cariche.

Art. 7 

Le funzioni del Presidente sono:

  • Convocare l’assemblea del Comitato Genitori;
  • Stabilire l’ordine del giorno delle riunioni;
  • Presiedere, coordinare e aggiornare le assemblee;
  • Tenere i rapporti con le varie Istituzioni:
  • Rappresentare il Comitato Genitori nelle manifestazioni e/o comunicazioni ufficiali.

Art. 8 

I Vice-Presidenti del Comitato dei Genitori possono essere più o meno per garantire la rappresentanza dei paesi componenti l’Istituto Comprensivo e vengono eletti con le stesse modalità di cui all’art. 6, collaborano con il Presidente e possono sostituirlo, quando delegati, nel caso di suo adempimento temporale.

Art. 9 

Il tesoriere e un suo sostituto vengono eletti, con le stesse modalità di cui all’art. 6, per svolgere le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento delle finalità del Comitato, previa autorizzazione dell’Assemblea, e tengono aggiornata la situazione di cassa.

Art. 10

Il Presidente può designare uno o più segretari che lo coadiuvano e che redigono la verbalizzazione dei lavori del Comitato curandone la stampa, la conservazione e la diffusione presso tutti i genitori e gli organi stabiliti.

I verbali dovranno essere sottoposti all’approvazione da parte dell’Assemblea all’inizio della seduta successiva.

Art. 11

I verbali di Assemblea sono a disposizione dei Genitori dell’Istituto che ne facciano richiesta; una copia del verbale viene inviata alle scuole dipendenti con richiesta di affissione all’Albo per almeno 30 gg, una seconda copia viene inviata alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo ed una terza al Consiglio d’Istituto.

Art. 12

In caso di necessità, il Presidente può consultare i Vice Presidenti, i Segretari ed il Tesoriere per assumere decisioni urgenti che devono essere riportate e motivate alla successiva Assemblea del Comitato.

 

Art. 13

Il Comitato dei Genitori si riunisce su decisione del Presidente almeno tre volte nel corso di ciascuno anno scolastico o per richiesta di 1/3 dei suo componenti; la sede delle riunioni è, di norma, presso i locali della Scuola Media consortile.

Art. 14

L’avviso di convocazione del Comitato dovrà pervenire agli interessati almeno cinque giorni non festivi prima della data fissata per la seduta e dovrà contenere l’ordine del giorno.

Art. 15

Il Comitato dei Genitori, pur non avendo scopi di lucro, si riserva il diritto di raccogliere fondi attraverso forme dirette o indirette; l’anno economico ha la medesima durata dell’anno scolastico.

Art. 16

Lo svolgimento delle funzioni derivanti dalle cariche elettive, sono pienamente volontarie e non retribuite; tuttavia in casi eccezionali il Presidente dopo aver consultato i Vicepresidenti, i Segretari ed il Tesoriere, può decidere di corrispondere un rimborso spese se debitamente documentato.

Art. 17

Il Comitato dei Genitori potrà modificare le presenti norme solo con il consenso della maggioranza assoluta dei suo componenti.

La proposta di modifica, enunciata per esteso, dovrà figurare nell’ordine del giorno della riunione del Comitato, che dovrà discuterne e deliberarne l’approvazione.

Art. 18

In deroga a quanto sopra per i primi due anni, il Comitato dei Genitori può apporre modifiche e integrazioni con il consenso della maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione assembleare e dalla maggioranza dei presenti in seconda convocazione assembleare che sarà effettuata a distanza di 30 minuti rispetto alla prima. Si rimarca che il presente articolo 18 decadrà automaticamente dopo due anni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 19

Il recapito del Comitato dei Genitori è presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo.

Almenno San Bartolomeo                                                     Il Presidente

Li 22 Gennaio 2001                                                              Pierluigi Rota